Le novità introdotte dalla “rivoluzionaria” sentenza della Corte di Cassazione a sezioni Unite numero 9479 pubblicata il 6 aprile 2023

Il cittadino consumatore può opporsi al Decreto ingiuntivo esecutivo anche dopo  l’inizio della procedura esecutiva immobiliare, chiedendo che venga sospesa la procedura di vendita per l’accertamento della presenza di clausole vessatorie.

Lo dice la Corte di Cassazione recependo 4 sentenze della Corte di Giustizia Europea

Le novità introdotte dalla “rivoluzionaria” sentenza della Corte di Cassazione a sezioni Unite numero 9479 pubblicata il 6 aprile 2023, riguardano le nuove azioni esperibili dalla categoria dei consumatori, ritenendo, la Suprema Corte, superabile la definitività del decreto ingiuntivo non opposto rispetto al diritto in esso accertato, in presenza di clausole abusive.

Il tutto trae  origine da una serie di sentenze emesse dalla Corte di Lussemburgo nelle quali è stata applicata la disciplina a tutela della categoria dei consumatori, prevista dalla direttiva europea (93/13/CEE), che statuisce il principio in base al quale ogni stato membro deve assicurare che il consumatore non venga privato delle legittime tutele, fornendogli altresì gli strumenti adeguati per scongiurare l’inserimento di clausole abusive nei contratti stipulati.

Naturalmente la ormai nota sentenza delle Sezioni Unite, creando non poco trambusto, ha formulato diverse soluzioni a seconda che si discuta circa un giudizio monitorio promosso ex novo o di un decreto ingiuntivo già passato in giudicato.

In particolare, qualora il decreto ingiuntivo sia passato in giudicato e sia stato posto a fondamento di azioni esecutive, la Corte ha ritenuto idoneo lo strumento dell’opposizione tardiva al decreto ingiuntivo disciplinato dall’art. 650 c.p.c., e il Giudice dell’Esecuzione non procederà alla vendita o all’assegnazione del bene o del credito fino a quando il Giudice dell’Opposizione non avrà assunto le proprie determinazioni ai sensi dell’art 649 c.p.c.

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